La legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) sancisce che: “Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il titolo originario dell'acquisto del Diritto di Autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.
Il decreto legislativo n. 68 del 09.04.2003 ha poi modificato la legge n. 633/1941, consentendo di applicare la normativa anche a casi completamente nuovi, connessi alla maggiore diffusione di banche dati e di Internet.
In estrema sintesi, il diritto d’autore (o “copyright”) tutela le espressioni dell’idea nella realizzazione di opere di qualsiasi natura compresi il software e le banche dati, purché abbiano carattere creativo e originale, proteggendo la forma dell'espressione creativa a prescindere dal suo valore intrinseco o dalla sua utilità (a differenza del brevetto che garantisce l'esclusiva sullo sfruttamento del contenuto).
Esemplificando, le idee in quanto tali non sono né coperte dal diritto d’autore né brevettabili.
Anche un sistema di commercio elettronico non possiede i requisiti previsti dalla legge italiana sul diritto d'autore: può essere protetto solo l’eventuale software ed il marchio scelto per contraddistinguerlo.
Il testo, la grafica e il contenuto di un sito web sono proteggibili se soddisfano i requisiti della legge sul diritto d'autore.
I giochi sono esclusi sia dal diritto d’autore (sono protette le istruzioni e le regole del gioco limitatamente alla loro specifica espressione scritta) sia dalla protezione brevettuale: oltre alla registrazione come marchio del nome del gioco, però, è possibile tutelare il design di alcune componenti originali del gioco o dei supporti sui quali i giochi sono realizzati.
La tutela del diritto d’autore consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore (diritto di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera e ad atti posti in essere a danno dell'opera che arrechino pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore).
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (D.L. n. 10/2007), trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio.
I diritti morali, invece, hanno durata illimitata, sono irrinunciabili, inalienabili, non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali e possono essere fatti valere dai congiunti dopo la morte dell'autore.
Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti: il diritto d’autore sorge automaticamente con la creazione dell'opera, ma può essere utile il deposito dell'opera presso il Registro pubblico generale delle opere protette tenuto dal Servizio per il diritto d'autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (per le opere edite), oppure presso il Registro tenuto dalla SIAE (tenuto presso la sezione OLAF della SIAE): tale deposito fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e della relativa paternità ad una data certa.
Il contrassegno ("bollino") SIAE, da apporre su supporti contenenti software o programmi per computer o multimediali nonché su ciascuna copia delle opere che contengono suoni, voci o sequenze di immagini in movimento, deve contenere: un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta, un’indicazione della destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione, il titolo dell'opera, i nomi dell'autore, del produttore e del titolare del diritto d'autore.
La mancata apposizione del contrassegno SIAE, ove obbligatoria, è punita dalla legge.