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Stage e Tirocini formativi

Il tirocinio formativo e di orientamento (o stage) è regolato attualmente dall’art. 18 della legge 196 del 24 giugno 1997, nota come "Pacchetto Treu" (nonché dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142), in cui si esplicita che l’attuazione di iniziative di tirocinio deve essere finalizzata alla creazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro per agevolare le scelte professionali dei giovani mediante il contatto diretto con il mondo del lavoro e per offrire loro competenze di base, tecnico-operative e trasversali. Secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore (L.236/93 art. 9) le esperienze di tirocinio possono essere effettuate da soggetti in attesa di occupazione con l’obbligo scolastico assolto e soggetti in formazione scolastica, universitaria e professionale. 

CHE COSA SONO I TIROCINI FORMATIVI?

Sono esperienze di formazione e orientamento realizzate attraverso l'inserimento lavorativo in azienda, con lo scopo di agevolare le scelte professionali delle persone mediante la conoscenza diretta del mondo dl lavoro. Possono avere una durata variabile rapportata alle caratteristiche delle persone cui sono rivolti.

A CHI SONO RIVOLTI?

Studenti e studentesse che frequentano la scuola superiore, allievi ed allieve degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale, giovani in cerca di prima occupazione e lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità; cittadini stranieri, persone svantaggiate e portatrici di handicap. Le Aziende che hanno disponibilità ed interesse ad attivare una esperienza di formazione ed orientamento mirato - a forte valenza professionale - a favore di persone che intendono inseririsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, possono fare richiesta di attivazione di un tirocinio formativo rivolgendosi agli Enti che, per legge, possono promuovere tali iniziative

CHI PUO' PROMUOVERLI?

Le agenzie per l'Impiego; i Centri per l'Impiego; le Università e gli Istituti di istruzione universitaria; le Aziende per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.); Provveditorati agli Studi; le Istituzioni Scolastiche; i Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento; le comunità terapeutiche e le cooperative sociali; i Servizi di orientamento lavorativo per disabili. 

COME SI ATTIVA UN TIROCINIO FORMATIVO?

I tirocini sono realizzati in base ad una apposita "convenzione" stipulata tra l'ente promotore e l'Azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico "Progetto" formativo e di orientamento. La persona in tirocinio é assicurata contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi; i costi di tali assicurazioni sono completamente a carico dell'ente promotore. Al termine del tirocinio, l'Ente promotore può rilasciare una dichiarazione di competenza.

Attenzione: in nessun caso il tirocinio formativo può configurarsi come rapporto di lavoro, né può costituire vincolo per l'impresa al fine di una eventuale assunzione.

Data di pubblicazione: 19/11/2012 15:53
Data di aggiornamento: 16/01/2014 09:18
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