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Marchio comunitario

Un marchio può essere esteso all’estero, procedendo a depositi nazionali esteri o ricorrendo alle convenzioni internazionali per il marchio comunitario e per il marchio internazionale.

Il marchio UE rappresenta un vero e proprio marchio con efficacia sovranazionale ed indivisibile: il suo ambito territoriale è costituito da tutti gli Stati membri dell’Unione; possiede un carattere unitario, nel senso che esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità ed il suo uso può essere vietato per la totalità dell'Unione Europea e non solo per singoli Paesi di essa.

Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione nel registro tenuto dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale); la validità della registrazione è di dieci anni, rinnovabili indefinitamente.

Il marchio UE può essere utilizzato come marchio di fabbrica, marchio di commercio o marchio di servizio.
Può inoltre configurarsi quale marchio collettivo: il rispetto del regolamento di utilizzazione del marchio collettivo garantisce l'origine, la natura o la qualità dei prodotti e servizi conferendo loro carattere distintivo a vantaggio dei membri dell'associazione o dell'ente titolare del marchio.

Per approfondimenti sul marchio UE: >>>

Per informazioni sulle conseguenze della Brexit: >>>

 

 

 

Data di pubblicazione: 23/11/2012 13:06
Data di aggiornamento: 30/04/2021 15:12

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