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Il brevetto per invenzione

Per ottenere il brevetto di un'invenzione industriale occorre presentare la seguente documentazione (cfr. D.M. n. 33/2010):

Domanda di brevetto per invenzione industriale  
La domanda va compilata in ogni sua parte, a macchina o a computer, utilizzando nuovi moduli predisposti dall'UIBM. Oltre all’originale, devono essere depositate due copie del modulo di domanda. Se necessario, compilare il foglio aggiuntivo.

Le istruzioni complete per la compilazione della domanda di
brevetto per invenzione sono disponibili sul 
sito dell'UIBM

Riassunto 
Il riassunto è volto ad evidenziare il campo di applicazione e le principali caratteristiche tecniche dell’invenzione; non deve contenere disegni, consiste in un breve testo che ha solo fini di informazione tecnica, senza scendere nei particolari che vanno inseriti, invece, nella descrizione. In un unico esemplare, siglato dal richiedente, deve essere allegato come documento autonomo e compare sempre sulla prima pagina del brevetto; deve essere scritto a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, su una sola facciata, lasciando i margini superiore, inferiore, destro e sinistro di cm. 2,5.

Descrizione dell'invenzione
La descrizione dell'invenzione (redatta a macchina o a computer in colore nero su fogli di carta bianca formato A4, priva di segni e correzioni, solo su una facciata, mantenendo i margini di almeno 2,5 cm ed utilizzando un'interlinea 1½.), deve avere un'intestazione contenente il titolo e il nome del richiedente; deve essere redatta in un esemplare, riunita in un fascicolo e siglata dal richiedente o dal mandatario; sull'ultimo foglio, gli stessi dovranno apporre le loro firme. 

L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla; la descrizione non deve contenere disegni e si compone essenzialmente di tre parti:

1. la descrizione vera e propria dell'invenzione, che non deve contenere le pagine relative al riassunto e alle rivendicazione e che dovrà avere il seguente svolgimento logico:

a. un’indicazione breve e generica della natura tecnica dell’invenzione che ampli, adeguatamente, quanto risulta dal titolo formulato per l'invenzione stessa.

b. un'esposizione sufficientemente ampia dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione viene compilata, che specifichi quali sono, per esempio, i procedimenti di lavorazione che sono usati per il raggiungimento dello stesso scopo, ovvero quali analoghi strumenti, dispositivi, macchine vengano fabbricati o comunque siano in uso, ovvero ancora quali prodotti dello stesso tipo si trovino in commercio.
Occorre poi accennare alle manchevolezze di detti procedimenti o macchine o prodotti, manchevolezze a cui si intende ovviare mediante l'invenzione

c. una descrizione dettagliata dell'invenzione che, dopo aver indicato il nuovo principio dal quale si intende muovere, o il nuovo orientamento che si intende seguire, o la nuova finalità che si intende raggiungere, contenga ogni possibile particolare, in modo che le persone esperte in materia possano senz'altro attuare l'invenzione. Per esempio, se l'invenzione riguarda un procedimento di lavorazione, occorrerà descrivere, le materie, in genere i mezzi da impiegare, le condizioni in cui bisogna operare, gli accorgimenti particolari da seguire. Trattandosi di invenzione di macchine, occorrerà indicare come esse sono costituite e quale è il loro funzionamento. Trattandosi di nuovi prodotti, occorrerà indicarne la composizione ed i caratteri dopo aver specificato il procedimento di produzione. Se l'argomento si presta, la descrizione deve essere corredata da opportuni disegni, le cui parti, contrassegnate da numeri o lettere di riferimento, devono essere richiamate nel contesto della descrizione. La descrizione non deve contenere disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi e misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.
Se la descrizione non contiene tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione, il brevetto è per se stesso nullo in forza di legge.
È facoltativo allegare una traduzione in lingua inglese della Descrizione.

2. Terminata la descrizione vera e propria, seguono le cosiddette "Rivendicazioni" che verranno redatte su foglio a parte, in unico esemplare, scritto a macchina o a computer in colore nero su carta bianca nel formato A4, su una sola facciata.
Le rivendicazioni costituiscono la parte più importante del brevetto; esse definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione, devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione.
Ciascuna rivendicazione deve essere numerata e la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggiore chiarezza.Ogni pagina deve essere siglata dal richiedente e, sull'ultima, andrà posta la firma per esteso.

3. Traduzione in inglese delle rivendicazioni
La traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni è necessaria al fine della Ricerca di anteriorità che sarà effettuata dall'EPO (Ufficio europeo dei brevetti). Tale ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008. Nel caso non si presenti tale traduzione, è obbligatorio affidarsi alla traduzione che effettuerà l'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) con il costo aggiuntivo di 200,00 euro.

Disegni
I disegni devono essere eseguiti a linee di inchiostro di colore scuro su fogli di carta bianca resistente e non brillante, nel formato A4, lasciando un margine di almeno cm 2,5 su ogni lato. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario e numerata progressivamente. I disegni non devono contenere nessuna dicitura ma eventuali numeri di riferimento per contraddistinguere le varie parti dell'invenzione che devono trovare corrispondenza con quanto specificato nella descrizione.

La documentazione presentata deve essere firmata in originale su tutte le pagine, a esclusione delle rivendicazioni in inglese che non vanno firmate.

Il testo ed i disegni devono essere impressi, in modo indelebile, con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca formato A4

I margini superiore ed inferiore, ed i margini a sinistra e destra devono essere almeno di 2,5 cm. In particolare per il testo si devono rispettare le seguenti impostazioni: interlinea 1,5, altezza minima maiuscole carattere utilizzato h. minima 0,21 cm.

Diritti di deposito 
Prima del deposito, non va effettuato alcun versamento a titolo ddiritti di deposito.
Infatti, al termine della presentazione della domanda effettuata presso la Camera di commercio, si riceverà una ricevuta ed il facsimile del modello F24 con importo da pagare e codici occorrenti per effettuare il versamento. Il richiedente dovrà inserire sull'F24 i dati anagrafici e provvedere al pagamento: la data di deposito della domanda decorrerà dalla data di effettivo pagamento.

Gli importi di pagamento dipendono dal numero di pagine della documentazione brevettuale allegata, secondo la seguente tabella: 

se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine
 €   120,00
se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10 pagine ma non le 20 pagine
 €   160,00
se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine ma non le 50 pagine
 €   400,00
se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine
 €   600,00
per ogni rivendicazione oltre la decima  €    45,00
per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazion)  €   200,00


Diritti di segreteria:

Per il rilascio di copia semplice del verbale di deposito € 40,00
Per il rilascio di copia conforme del verbale di deposito € 43,00 +
marca da bollo da € 16,00

Il pagamento dei soli diritti di segreteria deve essere effettuato attraverso il nuovo sistema PAGO PA disponibile al seguente link: Pagamento spontaneo.

Tabella riepilogativa importi diritti di deposito di brevetti e marchi  >>>

 

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La presentazione materiale dei documenti presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di commercio può essere fatta da un delegato (per “delegato” si intende la persona fisica dipendente, ovvero legata da un rapporto di lavoro subordinato organico o inter-organico, con la persona fisica o giuridica richiedente la domanda ai sensi del comma 1, secondo periodo dell’art. 201 CPI). In tal caso, la domanda deve essere firmata dal delegato allegando atto di delega (su carta semplice con copia del documento di identità del delegante) secondo il seguente fac-simile di delega al deposito.

 
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Questionario sulla soddisfazione per il servizio informativo ottenuto
Grazie!



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Si ricorda la possibilità di effettuare l'invio telematico della domanda di Brevetto, corredata della documentazione necessaria: il deposito telematico ha gli stessi effetti del deposito delle domande in formato cartaceo.
Per ulteriori approfondimenti >>>

 

Per ulteriori informazioni:
Responsabile Centro PATLIB: Angelica Pirrello
Via Campanella n. 12 - I piano, stanza 33
Tel. 0965 384.218
Fax 0965 384.200
E-mail: informa.pirrello@rc.camcom.it

 
 
 
Data di pubblicazione: 23/11/2012 13:15
Data di aggiornamento: 15/12/2021 11:41

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